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	<title>Archistyle &#187; Normativa</title>
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	<description>Per chi si lascia ispirare dall’arte</description>
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		<title>Certificazione LEED per edifici a risparmio energetico</title>
		<link>http://www.archistyle.it/certificazione-leed-per-edifici-a-risparmio-energetico/1466/</link>
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		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 19:44:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>archistyle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architettura]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Normativa]]></category>
		<category><![CDATA[Bioarchitettura]]></category>
		<category><![CDATA[Materiali da costruzione]]></category>
		<category><![CDATA[professione]]></category>

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		<description><![CDATA[
Arriva in Italia la certificazione LEED per gli edifici che rispettano l’ambiente e risparmiano energia. Proprio su questo tema sarà incentrata la conferenza stampa che si terrà il 14 aprile alle ore 12,30 presso il Teatro sociale di Trento, organizzata da Green Building Council Italia. Ma scopriamo meglio di cosa si tratta.






LEED (Leadership in Energy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.archistyle.it/foto/leed-risparmio-energetico.png"><img style="border:none;" src="http://www.archistyle.it/foto/leed-risparmio-energetico.png" alt="leed-risparmio-energetico" title="leed-risparmio-energetico" width="400" height="272" class="aligncenter size-full wp-image-1467" /></a></p>
<p>Arriva in Italia la <strong>certificazione LEED</strong> per gli <a href="http://www.archistyle.it/tag/bioarchitettura/">edifici che rispettano l’ambiente e risparmiano energia</a>. Proprio su questo tema sarà incentrata la conferenza stampa che si terrà il 14 aprile alle ore 12,30 presso il Teatro sociale di Trento, organizzata da Green Building Council Italia. Ma scopriamo meglio di cosa si tratta.<br/>
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</p>
<p></br><span id="more-1466"></span></p>
<p>LEED (Leadership in Energy an Environmental Design) è il sistema di valutazione di <strong>sostenibilità ambientale</strong> per l’edilizia più autorevole e diffuso nel mondo, di cui sarà presentato la versione italiana del protocollo per le <a href="http://www.archistyle.it/pannelli-fotovoltaici-la-tegola-solare/231/">nuove costruzioni e le ristrutturazioni</a>: LEED Italia 2009 NC.</p>
<p>L&#8217;evento organizzato presso il Teatro sociale di Trento si propone di illustrare la dimensione nazionale e internazionale di LEED, e nello stesso tempo, attraverso l’esperienza trentina, evidenziarne le <a href="http://www.archistyle.it/pannelli-fotovoltaici-isolanti-solar-skin/551/">potenzialità per le politiche territoriali</a>.</p>
<p>Un appuntamento importante per tutti gli operatori del <strong>settore edilizio</strong> interessati all &#8216;argomento del risparmio energetico, attualmente di grandissima attualità.</p>
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		<item>
		<title>Lavori senza DIA: leggi regionali</title>
		<link>http://www.archistyle.it/lavori-senza-dia-leggi-regionali/1450/</link>
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		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 14:07:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>archistyle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architettura]]></category>
		<category><![CDATA[In Evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Normativa]]></category>
		<category><![CDATA[professione]]></category>

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		<description><![CDATA[
Ormai è ufficiale, la liberalizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria annunciata a sorpresa venerdì 19 marzo è stata ora trasfusa nel DL 40/2010, entrato in vigore il 26 marzo scorso.
Il DL 40/2010 ha modificato l’articolo 6, rubricato “Attività edilizia libera”, del Testo Unico dell’edilizia Dpr 380/2001, aggiungendo all’elenco degli interventi che non necessitano di titolo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.archistyle.it/foto/lavori-dia.jpg"><img style="border:none;" src="http://www.archistyle.it/foto/lavori-dia.jpg" alt="lavori-dia" title="lavori-dia" width="400" height="290" class="aligncenter size-full wp-image-1452" /></a></p>
<p>Ormai è ufficiale, la liberalizzazione degli interventi di <strong>manutenzione straordinaria</strong> annunciata a sorpresa venerdì 19 marzo è stata ora trasfusa nel DL 40/2010, entrato in vigore il 26 marzo scorso.<br />
Il DL 40/2010 ha modificato l’articolo 6, rubricato “Attività edilizia libera”, del Testo Unico dell’edilizia Dpr 380/2001, aggiungendo all’elenco degli <a href="http://www.archistyle.it/category/normativa/">interventi che non necessitano di titolo abilitativo</a>, le manutenzioni straordinarie. <br/>
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</p>
<p></br><span id="more-1450"></span></p>
<p>Occorre, però, tenere in considerazione le <strong>legislazioni regionali</strong>: nelle Regioni con normativa che riprende l’articolo 6 TUE, con legge antecedente o del tutto prive di regolamentazione,  la liberalizzazione è scattata il giorno stesso del’entrata in vigore del DL 40/2010, mentre nelle Regioni dove è richiesta la <strong>DIA</strong>, l’obbligo permane. </p>
<p>Questa la situazione nelle singole Regioni: </p>
<li><strong>SARDEGNA</strong><br />
 Gli interventi di manutenzione straordinaria sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo, salvo che interessino le parti strutturali dell&#8217;edificio, comportino <a href="http://www.archistyle.it/sicurezza-sul-lavoro-patente-delle-imprese/839/">aumento delle unità immobiliari o implichino incremento degli standard</a> urbanistici (LR 4/2009, Art. 10). </p>
<li><strong>FRIULI VENEZIA GIULIA </strong><br />
La legge sull’aumento delle cubature assoggetta a DIA le manutenzioni straordinarie ma, allo stesso tempo, amplia l’elenco degli interventi considerati di edilizia libera (tra cui la realizzazione di pertinenze di edifici fino a 100 mc, la pavimentazione di aree pertinenziali, gli interventi per il risparmio energetico, l’installazione di pannelli solari e fotovoltaici) (LR 19/2009, Artt. 16 e 17). </p>
<li><strong>LOMBARDIA </strong><br />
Le opere di manutenzione straordinaria sono considerate interventi edilizi minori per i quali occorre presentare Denuncia di Inizio Attività (LR 12/2005, Art. 41).</p>
<li><strong>LIGURIA</strong><br />
Sono assoggettati a DIA obbligatoria gli interventi di manutenzione straordinaria (LR 16/2008, Art. 23). Però, la stessa legge richiede una “comunicazione di avvio dell’attività” per diversi interventi, tra cui: opere da realizzare all’interno delle unità immobiliari, interventi di manutenzione straordinaria all’esterno dell’edificio, installazione di impianti solari e fotovoltaici (LR 16/2008, Art. 21). </p>
<li><strong>EMILIA ROMAGNA</strong><br />
Sono assoggettati a denuncia di inizio attività gli interventi di manutenzione straordinaria, salvo che i Comuni non li assoggettino a permesso di costruire (LR 31/2002, Art. 8).</p>
<li><strong>TOSCANA</strong><br />
Sono sottoposti a DIA gli interventi di manutenzione straordinaria, ossia le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici (LR 1/2005, Art. 79).</p>
<li><strong>CAMPANIA</strong><br />
Gli interventi di manutenzione straordinaria sono subordinati alla denuncia di inizio dell’attività (LR 19/2001, Art. 2). </p>
<li><strong>UMBRIA</strong><br />
 Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività obbligatoria tutti gli interventi non soggetti a permesso di costruire e non classificati come attività edilizia libera, tra cui le manutenzioni straordinarie  (LR 1/2004, Art. 20) </p>
<p>Nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province Autonome, prevale la legge regionale, anche se precedente al Dpr 380/2001 e, pertanto, permane l’obbligo di presentare la DIA.</p>
<li><strong>VALLE D’AOSTA</strong><br />
Le opere di manutenzione straordinaria sono soggette a denuncia di inizio dell&#8217;attività da depositare presso il Comune (LR 11/1998, Art. 61). </p>
<li><strong>PROVINCIA DI TRENTO</strong><br />
La manutenzione straordinaria degli edifici e delle singole unità immobiliari è soggetta ad autorizzazione (LP 22/1991, Art. 83). </p>
<li><strong>PROVINCIA DI BOLZANO</strong><br />
Gli interventi soggetti a DIA sono <a href="http://www.archistyle.it/piani-attuativi-e-disciplina-urbanistica/630/"> indicati nei regolamenti edilizi comunali</a> (LP 13/1997, Art. 132). </p>
<li><strong>SICILIA</strong><br />
Per gli interventi di manutenzione straordinaria la concessione è sostituita da un’autorizzazione del sindaco (LR 37/1985, Art. 5). </p>
<p>È, invece, già possibile realizzare interventi di manutenzione straordinaria senza DIA in PUGLIA, MARCHE, ABRUZZO, MOLISE, BASILICATA, CALABRIA e LAZIO. Per queste Regioni, che non dispongono di una legge in materia, si fa riferimento al Dpr 380/2001, come modificato dal DL 40/2010, fatta salva l’eventualità che tali Regioni legiferino in materia in tempi successivi. </p>
<p>A queste vanno aggiunte anche PIEMONTE e VENETO che richiedono la DIA per le manutenzioni straordinarie, ma sulla base di leggi regionali precedenti al Dpr 380/2001, per cui ora si applica il dl 40/2010.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Ddl 1865: Geometri e progettazione architettonica</title>
		<link>http://www.archistyle.it/ddl-1865-geometri-e-progettazione-architettonica/1232/</link>
		<comments>http://www.archistyle.it/ddl-1865-geometri-e-progettazione-architettonica/1232/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 15:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>archistyle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Normativa]]></category>
		<category><![CDATA[professione]]></category>

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		<description><![CDATA[
E&#8217; stata presentata al Senato una proposta di legge secondo la quale anche i geometri potranno occuparsi di progettazione architettonica, ma si scatenano le proteste di architetti e ingegneri.
Secondo quanto propone il disegno di legge n. 1865, i geometri, i geometri laureati, i periti industriali specializzati in edilizia e i periti industriali laureati potranno occuparsi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.archistyle.it/foto/geometra1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1236" style="border:none;" title="geometra" src="http://www.archistyle.it/foto/geometra1.jpg" alt="geometra" width="382" height="327" /></a><br />
E&#8217; stata presentata al Senato una proposta di legge secondo la quale<a href="http://www.archistyle.it/sicurezza-sul-lavoro-patente-delle-imprese/839/"> anche i geometri potranno occuparsi di progettazione architettonica</a>, ma si scatenano le proteste di architetti e ingegneri.</p>
<p>Secondo quanto propone il <strong>disegno di legge n. 1865</strong>, i geometri, i geometri laureati, i periti industriali specializzati in edilizia e i periti industriali laureati potranno occuparsi di progettazione architettonica e strutturale, collaudo statico, ristrutturazioni. Le loro competenze saranno limitate agli edifici fino a 5000 metri cubi, fino a tre piani fuori terra in zona non sismica e fino a due piani fuori terra in zona sismica.<br/>
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</p>
<p></br><span id="more-1232"></span></p>
<p>Oltre a <a href="http://www.archistyle.it/sicurezza-sul-cantiere-le-responsabilita/536/">progetto architettonico e strutturale, collaudo statico e ristrutturazioni</a>, saranno di competenza di geometri e periti:</p>
<p>- i calcoli statici, esclusi quelli di complessi di strutture organicamente e solidamente collegate e svolgenti una funzione statica unitaria, in conglomerato cementizio armato;</p>
<p>- la direzione lavori, la contabilità, la liquidazione e il collaudo amministrativo delle nuove costruzioni, l’ampliamento, la sopraelevazione, il recupero edilizio, il posizionamento interno ed esterno, con esclusione del dimensionamento, degli impianti tecnologici.</p>
<p>Geometri e periti potranno quindi eseguire la <strong>progettazione architettonica</strong> ed il collaudo amministrativo anche di edifici superiori a 5000 mc e a prescindere dalla sismicità, se i calcoli statici delle opere strutturali sono eseguiti, su incarico del committente, da un altro tecnico abilitato.</p>
<p>Inoltre <a href="http://www.archistyle.it/category/normativa/">potranno eseguire, su qualsiasi edificio, interventi igienico-sanitari e funzionali</a>, interventi di <strong>manutenzione ordinaria</strong> e straordinaria, di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, purché non comportino interventi statico-strutturali su complessi di strutture in cemento armato.</p>
<p>Sotto l&#8217;aspetto urbanistico, potranno redigere <strong>piani di lottizzazione</strong>, entro il limite di superficie di un ettaro, e piani di recupero di edifici, entro i predetti limiti di cubatura e numeri di piani.</p>
<p>E ancora, potranno occuparsi di <strong>direzione dei cantieri</strong>, anche di prefabbricazione, di strutture in cemento armato e metalliche per ogni tipo di opera, estimo e amministrazione di condomini.</p>
<p>La protesta intanto dilaga anche su Facebook, dove è nato il gruppo “<em>NOI diciamo NO al DDL 1865 presentato in Senato dalla Senatrice Simona Vicari</em>.</p>
<p>Secondo la Senatrice “ il Ddl ha la presunzione di voler far luce su tutti quegli aspetti normativi che da troppo tempo oramai restavano sepolti nel cono d’ombra di regolamenti divenuti obsoleti. Fissa dei criteri specifici, non limita il campo di operatività di alcuno, semmai<a href="http://www.archistyle.it/nuovo-codice-deontologico-architetti/369/"> riduce la portata di eventuali invasioni di campo da parte di categorie professionali contigue</a>”.</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Ascensori: nuove norme per la sicurezza</title>
		<link>http://www.archistyle.it/ascensori-nuove-norme-per-la-sicurezza/1167/</link>
		<comments>http://www.archistyle.it/ascensori-nuove-norme-per-la-sicurezza/1167/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 17:16:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>archistyle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architettura]]></category>
		<category><![CDATA[Normativa]]></category>
		<category><![CDATA[professione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.archistyle.it/?p=1167</guid>
		<description><![CDATA[
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio scorso, il DM 11 gennaio 2010 contenente le nuove norme in materia di sicurezza degli ascensori per il trasporto di persone in servizio pubblico. 






In particolare, la regolamentazione contenuta nel decreto ministeriale si riferisce agli ascensori destinati al trasporto di persone in servizio pubblico [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.archistyle.it/foto/ascensore.jpg"><img style="border:none;" src="http://www.archistyle.it/foto/ascensore.jpg" alt="ascensore" title="ascensore" width="350" height="453" class="aligncenter size-full wp-image-1193" /></a><br />
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio scorso, il DM 11 gennaio 2010 contenente le nuove norme in materia di <strong>sicurezza degli ascensori</strong> per il trasporto di persone in servizio pubblico. <br/>
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</p>
<p></br><span id="more-1167"></span><br />
In particolare, <a href="http://www.archistyle.it/category/normativa/">la regolamentazione contenuta nel decreto ministeriale</a> si riferisce agli ascensori destinati al trasporto di persone in <strong>servizio pubblico</strong> costituiti da una cabina che si sposta lungo guide rigide verticali con un’inclinazione inferiore a 15° rispetto alla verticale.  </p>
<p>La progettazione, costruzione e installazione degli <strong>ascensori</strong> e dei relativi componenti di sicurezza è disciplinata dal capo I del Dpr n. 162 del 30 aprile 1999, attuativo della direttiva 95/16/CE, l’adesione alle cui indicazioni conferisce presunzione di <a href="http://www.archistyle.it/sicurezza-sul-lavoro-patente-delle-imprese/839/">conformità ai requisiti di sicurezza e tutela della salute delle persone</a>.</p>
<p>L’<strong>installazione di un ascensore</strong> richiede quindi la preventiva approvazione da parte degli enti regionali o locali delegati della documentazione contenente il progetto per un nuovo ascensore o per le modifiche costruttive da effettuare su un ascensore già in uso, previo rilascio da parte degli Uffici per i Trasporti ed Impianti Fissi competenti del nulla osta ai fini della sicurezza. </p>
<p>Il <strong>Decreto Ministeriale</strong> specifica la documentazione da allegare alla domanda per il rilascio del predetto nullaosta, tra cui: documentazione tecnica conforme alle norme UNI EN 81.1 E 81.2; relazione di calcolo delle strutture portanti del vano ascensore (firmati da un ingegnere iscritto all’albo); relazione sul sistema di telesorveglianza; documentazione tecnico-illustrativa relativa al sistema di teleallarme; piano di soccorso per il recupero dei passeggeri; ecc. </p>
<p>Per i progetti che si servono di <strong>soluzioni tecniche innovative</strong>, il nulla osta tecnico deve essere rilasciato dagli organi centrali dell’Amministrazione, su parere dell’Ufficio Speciale per i Trasporti ad Impianti Fissi (USTIF) competente. </p>
<p> Successivamente, sono <a href="http://www.archistyle.it/sicurezza-sul-cantiere-le-responsabilita/536/">le Regioni o gli enti locali delegati ad autorizzare l’esecuzione dei lavori per l’installazione di un ascensore</a> di nuova realizzazione o per modifiche costruttive sostanziali ad impianti già funzionanti. </p>
<p>Una volta completata l’installazione, occorre presentare domanda di apertura dell’ascensore al pubblico esercizio e richiedere, contestualmente, l’espletamento delle <strong>verifiche di sicurezza</strong>. </p>
<p>Si prescrive, infine, che, quotidianamente, prima dell’apertura del servizio pubblico, personale individuato dal responsabile dell’esercizio, effettui una o più corse di prova a vuoto.</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Sicurezza sul lavoro: Patente delle imprese</title>
		<link>http://www.archistyle.it/sicurezza-sul-lavoro-patente-delle-imprese/839/</link>
		<comments>http://www.archistyle.it/sicurezza-sul-lavoro-patente-delle-imprese/839/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 12:54:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>archistyle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Normativa]]></category>
		<category><![CDATA[professione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.archistyle.it/?p=839</guid>
		<description><![CDATA[
La Patente delle imprese costituisce una delle principali innovazioni che hanno interessato la materia della sicurezza sui luoghi di lavoro.







Importanti novità in campo di sicurezza sul lavoro sono state introdotte grazie ai correttivi apportati al c.d. Testo Unico sulla salute e la sicurezza sul lavoro (d.lgs. 9/4/2008, n. 81) e pubblicati in Gazzetta Ufficiale il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.archistyle.it/foto/edilizia.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-840" style="border:none;" title="edilizia" src="http://www.archistyle.it/foto/edilizia.jpg" alt="edilizia" width="400" height="300" /></a></p>
<p>La <strong>Patente delle imprese</strong> costituisce una delle principali innovazioni che hanno interessato la materia della <a href="http://www.archistyle.it/sicurezza-sul-cantiere-le-responsabilita/536/" target="_blank">sicurezza sui luoghi di lavoro</a><strong>.</strong><br />
<br/>
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</p>
<p></br><span id="more-839"></span></p>
<p>Importanti novità in campo di <a href="http://www.archistyle.it/sicurezza-sul-cantiere-le-responsabilita/536/" target="_blank">sicurezza sul lavoro</a> sono state introdotte grazie ai correttivi apportati al c.d. <strong>Testo Unico sulla salute</strong> e la <a href="http://www.archistyle.it/sicurezza-sul-cantiere-le-responsabilita/536/" target="_blank">sicurezza sul lavoro</a> (d.lgs. 9/4/2008, n. 81) e pubblicati in Gazzetta Ufficiale il 5 agosto scorso.</p>
<p>Ruolo fondamentale in tale contesto sarà svolto dalla formazione che determinerà il sistema di qualificazione previsto per imprese e lavoratori autonomi (art. 27 d.lgs. 81/2008).</p>
<p>Nascerà cioè una vera e propria <strong>patente delle imprese</strong> che terrà in considerazione l’esperienza, le competenze e le conoscenze maturate in materia tramite la partecipazione ad appositi percorsi formativi che consentiranno di accumulare punti al fine di verificare l’idoneità tecnico professionale delle aziende.</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Piani attuativi e disciplina urbanistica</title>
		<link>http://www.archistyle.it/piani-attuativi-e-disciplina-urbanistica/630/</link>
		<comments>http://www.archistyle.it/piani-attuativi-e-disciplina-urbanistica/630/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 22:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>archistyle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Normativa]]></category>
		<category><![CDATA[professione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.archistyle.it/?p=630</guid>
		<description><![CDATA[
La cessata efficacia di un piano attuativo non eseguito non rende l&#8217;area interessata priva di disciplina urbanistica, alla stregua delle c.d. «zone bianche», per le quali risultano dettate le rigide prescrizioni di cui all&#8217;art. 4, comma ult., della legge 28 gennaio 1977 n. 10 &#8211; poi, confluito nell&#8217;art. 9 del d.P.R. n. 380 del 2001. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.archistyle.it/foto/prg.gif"><img style="border: none;" src="http://www.archistyle.it/foto/prg.gif" alt="prg" title="prg" width="400" height="300" class="aligncenter size-full wp-image-631" /></a></p>
<p>La cessata efficacia di un <strong>piano attuativo</strong> non eseguito non rende l&#8217;area interessata priva di disciplina urbanistica, alla stregua delle c.d. «zone bianche», per le quali risultano dettate le rigide prescrizioni di cui <a href="http://www.archistyle.it/category/normativa/">all&#8217;art. 4, comma ult., della legge 28 gennaio 1977 n. 10</a> &#8211; poi, confluito nell&#8217;art. 9 del d.P.R. n. 380 del 2001. <br/>
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</p>
<p></br><span id="more-630"></span></p>
<p>E’ quanto stabilito dal T.A.R. di Pescara, Sez. I, con la sentenza del 6/10/2009, n. 580. Secondo i giudici abruzzesi, infatti, tali prescrizioni appaiono giustificate per le zone nelle quali si riscontri la mancanza di qualsiasi programmazione d&#8217;uso del territorio, mentre qualora sia venuta meno soltanto la pianificazione attuativa, deve in primo luogo farsi riferimento al <strong>Piano Regolatore Generale</strong> per individuare i limiti della sempre vigente disciplina di uso del territorio. </p>
<p>Pertanto, solo un P.R.G. privo dei requisiti essenziali di cui all&#8217;art. 7 della l. 1150/1942, nel testo sostituito dall&#8217;art. 1 della l. 1187/1968, potrebbe rendere l&#8217;area &#8211; nell&#8217;eventualità di sopravvenuta inefficacia delle norme del piano attuativo &#8211; assimilabile ad una c.d. “<strong>zona bianca</strong>”, disciplinata alla stregua delle aree prive di regolamentazione urbanistica. </p>
<p>Negli altri casi, di conseguenza, alla scadenza delle norme attuative, <a href="http://www.archistyle.it/tag/professione/">permane la disciplina d&#8217;uso del territorio disposta a livello di P.R.G.</a>, con sopravvenienza o meno della sola necessità di ulteriore pianificazione attuativa (conformi: T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II, 6/10/2006, n. 8498; Cons. di Stato, Sez. IV, 14/10/2005, n. 5801). </p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Sicurezza sul cantiere: le responsabilità</title>
		<link>http://www.archistyle.it/sicurezza-sul-cantiere-le-responsabilita/536/</link>
		<comments>http://www.archistyle.it/sicurezza-sul-cantiere-le-responsabilita/536/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 08:41:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>archistyle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Normativa]]></category>
		<category><![CDATA[professione]]></category>

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		<description><![CDATA[
Per la sicurezza nei cantieri è responsabile il proprietario dell’immobile secondo una recentissima sentenza della Corte di Cassazione. 






Nella sentenza n. 16581 del 21/9/2009, la Corte di Cassazione ha affermato che, quando i lavori sono affidati ad un operaio autonomo, sorge in capo al proprietario dell’immobile la responsabilità per non aver adottato tutte le misure [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.archistyle.it/foto/cantiere.jpg"><img style="border:none;" src="http://www.archistyle.it/foto/cantiere.jpg" alt="cantiere" title="cantiere" width="400" height="280" class="aligncenter size-full wp-image-608" /></a></p>
<p>Per la <strong>sicurezza nei cantieri</strong> è responsabile il proprietario dell’immobile secondo una recentissima <a href="http://www.archistyle.it/category/normativa/">sentenza della Corte di Cassazione</a>. <br/>
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</p>
<p></br><span id="more-536"></span><br />
Nella sentenza n. 16581 del 21/9/2009, la <strong>Corte di Cassazione</strong> ha affermato che, quando <a href="http://www.archistyle.it/category/architettura/">i lavori sono affidati ad un operaio autonomo</a>, sorge in capo al proprietario dell’immobile la responsabilità per non aver adottato tutte le misure antinfortunistiche prescritte per legge.</p>
<p>Nella fattispecie, la Procura di Bari aveva ricorso in Cassazione contro la sentenza della Corte d’Appello del capoluogo pugliese che assolveva il proprietario di un fabbricato da ogni responsabilità per la morte di un operaio, dipendente in mobilità di un’impresa specializzata, dallo stesso incaricato di effettuare alcuni <strong>lavori di ristrutturazione</strong>.</p>
<p>A causa di una caduta, tuttavia, l’operaio decedeva ed il proprietario veniva condannato in primo grado a sei mesi di reclusione per il mancato rispetto delle norme antinfortunistiche ed al <strong>risarcimento</strong> dei danni. </p>
<p>Secondo la Procura, la Corte d’Appello non ha tenuto in considerazione la particolare posizione di garanzia che compete ai <strong>committenti</strong> nel momento in cui i lavori non vengono commissionati ad un’impresa specializzata, che assume su di sé la tutela della <a href="http://www.archistyle.it/tag/professione/">sicurezza contro gli infortuni sul lavoro</a>, bensì ad un semplice operaio. </p>
<p>Nel caso, infatti, in cui i lavori siano commissionati ad un’impresa specializzata, tale <strong>responsabilità</strong> in capo al proprietario non sussiste più.</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Codice dell&#8217;Ambiente incostituzionale</title>
		<link>http://www.archistyle.it/codice-dellambiente-incostituzionale/396/</link>
		<comments>http://www.archistyle.it/codice-dellambiente-incostituzionale/396/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 12:56:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>archistyle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Normativa]]></category>
		<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[professione]]></category>

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		<description><![CDATA[
Il Codice dell’Ambiente sarà sottoposto a giudizio di costituzionalità.






Con l’ordinanza collegiale del 3/9/2009, n. 79/2009, la Sezion e I del Tar del Piemonte ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata nell’ambito di una controversia tra Federconsumatori, Comune di Vercelli, Autorità d’Ambito e Enti gestori del servizio idrico.
Il giudizio nasceva [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.archistyle.it/foto/germoglio.jpg"><img style="border: none;" src="http://www.archistyle.it/foto/germoglio.jpg" alt="12345_Leuchtturmprojekt" title="12345_Leuchtturmprojekt" width="400" height="300" class="aligncenter size-medium wp-image-618" /></a></p>
<p>Il <strong>Codice dell’Ambiente</strong> sarà sottoposto a giudizio di costituzionalità.<br/>
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</p>
<p></br><span id="more-396"></span><br />
Con l’ordinanza collegiale del 3/9/2009, n. 79/2009, la Sezion e I del Tar del Piemonte ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata nell’ambito di una controversia tra Federconsumatori, Comune di Vercelli, Autorità d’Ambito e Enti gestori del servizio idrico.</p>
<p>Il giudizio nasceva dall’impugnazione di alcune delibere che prevedevano la gratuità delle concessioni di <strong>infrastrutture idriche</strong> dai Comuni alle società di gestione anche in maniera retroattiva rispetto all’entrata in vigore del Codice dell’Ambiente, comportando un vantaggio per gli utenti, ma un problema non indifferente per le casse comunali, private di tali entrate.</p>
<p>Il Tar individua ben quattro motivazione secondo cui il d.lgs. 3.4.2006, n. 152 (c.d. Codice dell’Ambiente), e in particolare l’art. 153, sarebbe incostituzionale.</p>
<p>1. Per il decreto non sarebbe stato richiesto e, di conseguenza, ottenuto il previo parere obbligatorio del Consiglio di Stato prescritto dalla c.d. <strong> Legge Bassanini 127/1997</strong>, in relazione a quanto previsto dall’art. 76 Cost;</p>
<p>2. Il decreto violerebbe il principio di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica e di quello sull’impossibilità che le disposizioni del decreto legislativo, con cui il Governo doveva esercitare la delega, determinino “nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”, in relazione all’art. 76 Cost;</p>
<p>3. Il decreto limiterebbe anche il principio dell’autonomia finanziaria di entrata dei Comuni, stabilito dall’art. 119, comma I, Cost;</p>
<p>4. in relazione all’art. 3 Cost. e al principio di ragionevolezza, logicità e coerenza interna della legge, per la sua manifesta contraddizione con quanto disposto dall’art. 2 del medesimo decreto in cui si stabilisce che lo stesso debba essere attuato “senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica” .</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Nuovo Codice Deontologico Architetti</title>
		<link>http://www.archistyle.it/nuovo-codice-deontologico-architetti/369/</link>
		<comments>http://www.archistyle.it/nuovo-codice-deontologico-architetti/369/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 16:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>archistyle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Normativa]]></category>
		<category><![CDATA[professione]]></category>

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		<description><![CDATA[
E’ entrato in vigore l’1 settembre 2009 il Nuovo Codice Deontologico degli Architetti.






Le nuove regole stabilite nel testo approvato dal Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori nella seduta del 10 e 11 giugno 2009 e che hanno dato vita al Nuovo Codice Deontologico per la professione di architetto, sono applicabili retroattivamente.
Il testo è composto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.archistyle.it/foto/progetto.jpg"><img style="border: none;" src="http://www.archistyle.it/foto/progetto.jpg" alt="progetto" title="progetto" width="400" height="340" class="aligncenter size-medium wp-image-621" /></a></p>
<p>E’ entrato in vigore l’1 settembre 2009 il <strong>Nuovo Codice Deontologico degli Architetti</strong>.<br/>
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</p>
<p></br><span id="more-369"></span></p>
<p>Le nuove regole stabilite nel testo approvato dal <strong>Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori </strong>nella seduta del 10 e 11 giugno 2009 e che hanno dato vita al Nuovo Codice Deontologico per la professione di architetto, sono applicabili retroattivamente.</p>
<p>Il testo è composto di 50 articoli più un preambolo in cui si evidenzia il valore tecnico e culturale della professione di architetto al quale è riconosciuto un ruolo fondamentale nelle trasformazioni fisiche del territorio, nella valorizzazione e conservazione dei paesaggi urbani, naturali e del patrimonio storico artistico.</p>
<p>Il Codice Deontologico interviene proprio per assicurare l’esatto espletamento della professione, al fine di colmare il più possibile quella asimmetria informativa da cui spesso è contraddistinta nei confronti del committente, in tal modo maggiormente garantito. </p>
<p>Il testo integrale è consultabile sul sito del <a href="http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php">Consiglio Nazionale</a>. </p>
<p>Sono ora in fase di approvazione, invece, i codici deontologici riguardanti gli iscritti Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori, Architetti Iunior e Pianificatori Iunior.</p>
<p>Foto:<br />
www.famarbrevetti.com</p>
]]></content:encoded>
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